SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

Cos'è

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i Coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Normativa di riferimento:
Decreto Legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014
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La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del comune di Cagliari prevede questi passaggi:

  • presentazione dell'istanza da parte di uno o entrambi i coniugi, da predisporre sul modello scaricabile dal sito istituzionale;
  • Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
  • Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello stato civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.
  • A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato.
  • Le parti dovranno pagare la somma di euro 16,00 a titolo di diritto fisso mediante versamento sul conto corrente  intestato al Comune;
  • Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.
  • Se non si presentano per la conferma, l'accordo si considera annullato e il procedimento dovrà essere ripetuto;
  • La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.
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